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PACE FISCALE E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE


 

Pubblichiamo una sintesi delle principali novità introdotte dal DEF 2018 relative alla c.d. "Pace fiscale" e alla possibilità di definire i rapporti pendenti con Equitalia, Agenzia delle entrate, enti locali, ecc.


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"PACE FISCALE"

Saldo e stralcio delle cartelle in base all’ISEE

Il CdM del 20 ottobre 2018 ha previsto di modificare il DL sulla pace fiscale in sede di conversione. Secondo le ultime notizie, l’accordo politico raggiunto sulla pace fiscale prevede il ripristino del condono delle cartelle così come inizialmente previsto nel Contratto di Governo con la possibilità di scontare non solo sanzioni e interessi ma anche una parte della quota capitale del debito.

Ai contribuenti in condizione di difficoltà economica verrà concesso di pagare soltanto una percentuale delle imposte dovute sulle cartelle notificate dall’ex Equitalia.

Il calcolo di quanto bisognerà pagare sarà effettuato in base al valore del modello ISEE del contribuente e secondo le ultime notizie il saldo e stralcio della pace fiscale sarà così determinato:

·         pace fiscale al 6% in caso di ISEE sotto i 15.000 euro;

·         pace fiscale al 10% in caso di ISEE compreso tra i 15.000 e i 22.000 euro;

·         pace fiscale al 25% in caso di ISEE compreso tra i 22.000 e i 30.000 euro

 

Rottamazione-ter

debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione del 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti, senza pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, in 10 rate consecutive di pari importo nell’arco di 5 anni.

Sono altresì ammessi al beneficio:

  • coloro che hanno aderito alla rottamazione bis, purché provvedano all’integrale pagamento degli importi dovuti entro il 7 dicembre (i contribuenti potranno quindi beneficiare, in questo modo, di un più lungo lasso di temposebbene il maggior termine riguardi soltanto una piccola parte del debito complessivamente oggetto di definizione agevolata);
  • coloro che hanno aderito alla prima rottamazione.

L’istanza dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile.

Stralcio dei mini-crediti

Prevista la cancellazione automatica di tutti i debiti con il Fisco relativi al periodo dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1.000 euro.

Definizione agevolata

Il decreto prevede diverse ipotesi di definizione agevolata. Tra gli altri, si prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e degli atti dei procedimenti verbali di contestazione.

I contribuenti dovranno a tal fine presentare un’apposita dichiarazione integrativapagando le maggiori imposte, senza sanzioni e interessi; è tuttavia preclusa la possibilità di utilizzare crediti d’imposta.

Definizione delle liti pendenti

Nell’ambito delle controversie nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate è prevista la possibilità di definizione pagando un importo pari al valore della controversia, ovvero pari alle impostesenza interessi e sanzioni.

Se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado la definizione è prevista con il pagamento del 50% del valore della lite; se l’Agenzia è soccombente in secondo grado, per la definizione della lite pendente è sufficiente il pagamento del 20%del valore della lite.

Le liti sulle sanzioni si definiscono invece con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia)

Dichiarazione integrativa

Prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni passate presentando apposita dichiarazione integrativa, con applicazione di un’imposta unica del 20% (senza applicazione, quindi, di sanzioni e interessi).

Con la dichiarazione integrativa potrà essere dichiarato un importo non superiore ad 1/3 dell’imponibile dell’anno precedente, e comunque non oltre i 100.000 euro.